Ravvedimento Operoso e le Nuove Opportunità per i Contribuenti

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’istituto del ravvedimento operoso è stato interessato da importanti modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015.

Obiettivo primario delle modifiche è rendere più proficua ed efficace la collaborazione tra Fisco e Contribuente al fine di incentivare al tax compliance. Infatti la nuova strategia del Fisco (forse) sarà quella di favorire il dialogo e collaborazione col contribuente  anziché rafforzare i poteri di controllo.

E’ quel rimedio che il contribuente, si preoccupa di porre essere a quegli errori e omissioni da lui commesse, in dichiarazione, beneficiando in questo modo di una attenuazione delle sanzioni.

L’innovazione più rilevante è stata, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’ampliamento della possibilità di regolarizzare errori od omissioni con graduazione del tempo della riduzione della sanzione –  fino alla notificazione degli atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli inviti bonari recanti le somme dovute, ai sensi degli artt. 36 bis e 3 6 ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972.

E’ rimasta invariata, per gli altri tributi, la preclusione di esperire i ravvedimento ove la violazione sia stata già constata con PVC o comunque, siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.




TERMINE DI DECORRENZA DEL RAVVEDIMENTO NEI CASI DI OMESSO VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare di giugno 2015. Occorre distinguere  tra violazione che derivano dall’omesso versamento del tributo e violazioni che si commettono con la dichiarazione. Orbene, in relazione al criterio sostanziale del perfezionamento dell’illecito è preferibile riferirsi alla violazione che deriva dall’omesso di versamento.

LEGGE STABILITA’ 2015

La modifica più importante introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è rappresentata dalla eliminazione per i tributi amministrativi dall’Agenzia delle entrate della esclusione della riduzione della sanzione se la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, semprechè l’autore o  i soggetti solidalmente obbligati ne abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto disposto dalla prima parte del comma 1 dell’art. 13, che trova invece applicazione per ogni altro tributo.

CONDIZIONI DI PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Quando la dichiarazione è infedele il ravvedimento operoso si perfeziona, se vi è:

  1. la rimozione della violazione (es., versamento del tributo, registrazione dell’atto);
  2. il versamento della sanzione ridotta;
  3. il versamento degli interessi moratori (sul tributo) calcolati al tasso legale (0,2%), con maturazione giorno per giorno.

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